Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, le norme sanzionatorie in materia societaria sono state oggetto di profonda revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha, tra l'altro, sostituito l'intero titolo XI del libro quinto del codice civile, dettando nuove disposizioni penali in materia di società e di consorzi.
      Per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore molti reati in materia societaria sono stati trasformati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), se non in meri illeciti amministrativi. È stata talora prevista la perseguibilità a querela degli stessi reati in alcune ipotesi specificamente definite ed è stata normativamente graduata la sanzione applicabile a seconda della sussistenza o meno di un danno patrimoniale. In tale modo si è data una complessiva rappresentazione di banalizzazione di situazioni che, invece, comportano grossi danni per l'economia e la società.
      Appare quindi evidente, anche a seguito delle gravi vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un rafforzamento delle sanzioni in materia societaria, prevedendo anche l'inasprimento delle pene applicabili, con l'aggiunta di quelle pecuniarie, che fungano da efficace deterrente alla commissione di reati in una

 

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materia che, come quella in esame, coinvolge interessi generali della collettività. Ciò accade in alcuni ordinamenti giuridici stranieri, come quello degli Stati Uniti, che hanno aumentato in modo rilevante le pene per questo tipo di delitti, proprio mentre in Italia venivano svilite.

      La presente proposta di legge rappresenta una revisione organica più severa del sistema delle disposizioni penali in materia di società, volta a restituire serietà e attendibilità al nostro sistema economico.
      Essa reintroduce, all'articolo 1, per i casi ordinari, la disciplina del reato di falso in comunicazioni sociali che contempla un illecito proprio di pericolo, con l'aggravamento, però, della pena della multa per i casi di effettivo danno.
      Inoltre, con l'articolo 2, sono introdotti due nuovi articoli del codice civile, gli articoli 2621-bis e 2621-ter. Il primo prevede delle sanzioni più rigide per i casi di particolare gravità, come quelli riguardanti i più recenti scandali, se il fatto previsto dall'articolo 2621 concerne società quotate in borsa, o se cagiona un danno a un numero rilevante di risparmiatori o se arreca grave danno all'economia nazionale. Il secondo articolo dispone un'attenuazione per i casi meno gravi fino all'estinzione del reato in caso di integrale risarcimento del danno.
      Si è poi proceduto, con l'articolo 3, a sostituire l'articolo 2622 del codice civile, inserendo il delitto di notizie sociali riservate.
      Alla luce delle modifiche proposte si è poi concretamente proceduto all'abrogazione, all'articolo 7, dell'articolo 2627 del codice civile, al fine di coordinare le norme ivi previste con le nuove disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge.

      Si è inoltre previsto di rendere più coerenti e compatibili le sanzioni e le pene per numerosi reati legati a false comunicazioni sociali.
      Con l'articolo 4 si propone un adeguamento dell'apparato sanzionatorio in caso di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.
      Con l'articolo 5 si modifica, invece, l'apparato sanzionatorio dell'articolo 2625 del codice civile (impedito controllo).
      Con l'articolo 6 si interviene sull'articolo 2626 del codice civile riguardante l'indebita restituzione dei conferimenti.
      Con l'articolo 7, come detto, si abroga l'articolo 2627 dei codice civile, le cui norme risultano ricomprese nel novellato articolo 2621 del medesimo codice.
      Con l'articolo 8 si interviene sulla disciplina riguardante le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate, anche in questo caso rivedendo il relativo apparato sanzionatorio.
      Con l'articolo 9 si è intervenuti modificando l'articolo 2629 del codice civile, riferito alle operazioni in pregiudizio dei creditori, sopprimendo la necessità della querela per la persona ed inserendo anche in questo caso sanzioni più rigide, prevedendo però che il reato possa considerarsi estinto nel caso il reo provveda al risarcimento del danno entro i termini stabiliti dal giudice.
      L'articolo 10 modifica a sua volta, secondo gli stessi princìpi, l'articolo 2632 del codice civile, riguardante la formazione fittizia del capitale.
      Con l'articolo 11 è modificato l'articolo 2633 del codice civile, riguardante l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, sopprimendo come nell'articolo 9 della presente proposta di legge, la necessità della querela per la persona ed inserendo sanzioni più rigide, e prevedendo anche in questo caso che il reato possa considerarsi estinto nel caso il reo provveda al risarcimento del danno entro i termini stabiliti dal giudice.
      L'articolo 12 e l'articolo 13 modificano rispettivamente gli articoli 2634 (infedeltà patrimoniale) e 2637 (aggiotaggio) del codice civile, aumentando in entrambi i casi le pene correlate alle due fattispecie.
 

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